Grassi, ecco perchè il CDA di Scrp dovrebbe dimettersi subito

Grassi, ecco perchè il CDA di Scrp dovrebbe dimettersi subito

Gli eventi degli ultimi mesi in relazione alla gara per la scelta del gestore del servizio di igiene ambientale, obbligano a un momento di ripensamento complessivo in relazione alla condotta adottata dalla società e alle conseguenze derivate dalla condotta medesima.

Veniamo ai fatti.

A partire già della prima metà dello scorso anno, in prossimità della scadenza dell’attuale gestione (31 dicembre 2015; gestore attuale: Linea Gestioni) i comuni sono stati coinvolti per l’organizzazione della gara. Un anno e mezzo prima abbondante, quindi, un termine abbastanza congruo per poter agire con precisione e cautela, stante l’indubbia delicatezza dell’operazione.

Il disegno complessivo prevedeva e prevede tuttora, l’organizzazione in capo a SCRP di tutti gli adempimenti necessari per l’approntamento e lo svolgimento della gara. Infatti, nella convenzione approvata (Casale Cremasco Vidolasco il 10 aprile 2014) dai comuni soci di Scrp veniva conferito alla stessa Scrp il mandato di stazione appaltante.

Con questo mandato SCRP si accollava il delicato compito di organizzare e gestire la procedura di evidenza pubblica, volta ad individuare il miglior soggetto, cui affidare le funzioni di gestore del servizio di igiene ambientale. Un compito complesso e non privo di insidie, ma accettato da SCRP, che si proponeva quale ente strumentale e competente per siffatta delicata missione.

Assunte le deliberazioni consiliari di approvazione della convenzione, iniziano le prime sorprese: SCRP non è in grado di organizzare e gestire la gara da sola, ma deve farsi aiutare da consulenti. Questo limite diventa palese durante l’assemblea di SCRP del 28 maggio scorso. In questa occasione viene comunicato che il lavoro è coordinato da un project manager esterno a Scrp, il quale, a sua volta, si avvarrà della collaborazione di alcuni consulenti, divisi in due gruppi: esperti ambientali ed esperti legali. I primi, provengono da due società: una con sede in provincia di Varese e l’altra con base in provincia di Padova, unite in associazione temporanea d’imprese. I secondi, da due studi legali: uno di Firenze e l’altro di Bergamo. Gli esperti esterni, escluso il project manager, costano, come ha riferito il presidente Scrp in assemblea 84 mila euro. Sono esclusi quelli per il project manager e il parere per il conflitto d’interessi che vedremo più avanti.

Ha senso tutto ciò? Ha senso dare un incarico di natura schiettamente tecnica (organizzare e gestire una gara) ad un soggetto (Scrp) , il quale, poi, di fatto subappalta quasi completamente l’esecuzione dell’incarico ricevuto?

Ma le sorprese non sono finite: il direttore generale di SCRP, non gestisce il delicato compito assunto dalla sua società, ma rinuncia, delegando un suo subordinato per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi.

Il direttore generale di Scrp è infatti anche membro del consiglio di amministrazione di Lgh, che controlla al cento per cento Linea Gestioni, attuale gestore del servizio di igiene ambientale e quindi potenziale partecipante alla gara d’appalto.

Il problema del possibile conflitto d’interessi è tanto reale che Scrp si era rivolta ad uno studio legale di Milano per un parere. Il Memorandum (questo il titolo del parere)   porta la data del 30 gennaio 2015, quindi tre settimane prima dell’assemblea di Scrp di metà febbraio, ma nella stessa assemblea la questione del conflitto d’interessi non viene discussa.

E’ singolare che SCRP si assuma un delicato compito e, al contempo, palesa evidenti difficoltà nell’eseguire il medesimo, si affida quasi completamente a consulenti esterni ed il suo direttore viene sostituito nel compito. Ma, qual è, allora, il ruolo di SCRP? Cosa ha fatto sinora e cosa farà SCRP?

Durante le riunioni residenziali dei sindaci del 28 maggio (Crema) e del 5 giugno (Pandino), veniva chiesto dal sottoscritto ai rappresentanti di Scrp di introdurre un punteggio premiante le società non proprietarie di inceneritore. Richiesta motivata dal fatto che nel bando di gara che si stava predisponendo assumevano un’importanza primaria la raccolta differenziata e la tariffa puntuale. A Crema dai consulenti fu risposto un secco no. A Pandino, dove avevo riformulato la richiesta, i consulenti avevano ribadito il no e aggiunto che era impossibile esaudire la richiesta  perché si trattava di un criterio discriminante e vessatorio vietato dalla legge. Il 18 giugno alla Conferenza dei sindaci viene comunicato che la mia proposta è stata recepita. La legge, nel frattempo, non era cambiata.

La conferenza dei Sindaci del 18 giugno ha all’ordine del giorno «la formalizzazione dell’avvio del processo di gara», così come previsto dalla convenzione. Ebbene l’ordine del giorno non viene votato, perché la seduta viene chiusa prima. Chiedo che venga riconvocata la conferenza dei sindaci per approvare quell’ordine del giorno dimenticato. La seduta viene si convocata il primo luglio, ma con un ordine del giorno diverso. Il seguente: «approvazione documento in tema di gara Igiene ambientale». Ora l’approvazione della formalizzazione secondo convenzione è un ordine del giorno diverso dal documento in tema di igiene ambientale.

Non vi è stata, quindi, una formale indizione della gara, Tuttavia, la gara va avanti, prosegue, sulla base di un assunto: i Comuni, approvando la convenzione, hanno manifestato implicitamente la volontà di dare inizio alla gara.

Durante la Conferenza dei sindaci del 18 giugno erano state sollecitate delucidazioni in merito ad un allegato citato nella slide 18. Fu risposto che si trattava di un documento di una cinquantina di pagine da considerarsi riservate. Una spiegazione poco esaustiva. Cosa contiene l’allegato? Il problema sorge quando si scopre che alcuni sindaci e anche un paio di assessori sono in possesso del documento. Esistono comuni e sindaci di serie A e di serie B? Perché alcuni sindaci possono valutare la situazione con informazioni complete e altri solo con informazioni parziali?
Sulla riservatezza ci sono sindaci dei quali ci si può fidare e altri no? Poi abbiamo visto cosa è successo in questi giorni.

Tutto questo, denota e palesa una vasta confusione organizzativa. Qualcuno chiede spiegazioni su diversi aspetti dell’organizzanda gara, qualche altro chiede di esplorare la possibilità di una proroga. Il sottoscritto pone 10 domande e chiede le risposte. Niente. Nessuno viene ascoltato.

Un temporale di agosto dissolse tutto.

Un temporale, forse un uragano; ma cosa è esattamente successo ad agosto?

E’ successo che, in data 6 agosto 2015, è stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato (sez. V^), n. 3.861, che ha statuito un principio ben chiaro: non può partecipare ad una gara, per il conferimento del servizio di igiene urbana la società pubblica che gestisce, o ha gestito, servizi pubblici non conferiti con gara. Come si può ben notare, la fattispecie trattata in sentenza è completamente analoga alla nostra. Infatti, la Cogeme Gestioni come Linea Gestioni, è una società a totale partecipazione pubblica, che gestisce il servizio di igiene urbana, non a seguito di gara, ma in virtù di un affidamento diretto. Quindi, anche Linea Gestioni non potrà partecipare alla futura gara, nel senso che: – se partecipa, deve essere esclusa dalla commissione di gara; – se non la esclude la commissione, l’esclusione può essere richiesta da qualsiasi impresa partecipante alla gara.

Ora, occorre osservare che il principio giurisprudenziale enunciato, non costituisce affatto una novità, cioè l’enunciazione di un nuovo indirizzo, che contrasta un precedente orientamento. Infatti, la sentenza del Consiglio di Stato conferma la pronuncia di primo grado, emessa dal Tar Brescia già nel lontano 2012 (sez. II^, n. 1353/2012). Quindi, la questione era nota. Ma, vi è dell’altro! Infatti, oltre queste due pronunce, ve ne sono altre quattro, che confermano il principio giurisprudenziale prima espresso. Precisamente: Tar Brescia, n. 939/2011; Tar Brescia, n. 1.243/2012; Consiglio di Stato, n. 3.667/2012; Consiglio di Stato, n. 3.668/2012. Da notare che tutte le sentenze riguardano la Cogeme controllata da Lgh che vede tra i consiglieri di amministrazione il direttore generale di Scrp. Non bastasse Cogeme Gestioni dal novembre 2013 si è fusa con Scs gestioni per dare inzio a Linea gestioni, l’attuale gestore del servizio.

Tutte le sentenze non fanno altro che enunciare il principio in esame, il quale, quindi, era ben noto da tempo (tre-quattro anni) e che doveva essere attentamente ponderato. Ciò, non è stato fatto ed eccoci nella poco piacevole situazione attuale. Al di là della discutibile gestione della situazione, della non convincente attività posta in essere, sempre con eccessiva sicumera verso le altrui e diverse opinioni, si erge un elemento di non secondaria importanza: l’omessa informazione in favore dei Comuni soci.

Si tratta di un aspetto, invero, decisivo. E’ possibile sbagliare. E’ possibile non decifrare o non intendere rettamente qualche principio giurisprudenziale, pur se gli esperti ed i consulenti, dovrebbero evitarlo. Ciò che non è possibile, ciò che non può essere accettato è l’omessa comunicazione, cioè il fatto che non sia stata fornita alcuna informazione in relazione ad aspetti così importanti, che ora comportano ed impongono addirittura la sospensione della gara. Gli amministratori ed i dirigenti di SCRP dovevano informare i Comuni e dar conto di tali notizie. E’ impensabile che sentenze già emesse e depositate anni prima non vengano rese note. I Comuni, che sono i reali ed effettivi proprietari della società, sono stati tenuti completamente all’oscuro. E’ difficile credere che i precedenti giurisprudenziali non fossero a conoscenza dei componenti della società o che i consulenti non gli abbiano detto nulla. Se presumibilmente tali pronunce erano note, perché non sono state divulgate in favore dei soci?

E’ questa la domanda primaria e decisiva, cui occorre dar risposta.

Un amministratore pubblico, un dirigente pubblico gode della piena fiducia, che altri enti pubblici e, soprattutto, i cittadini, hanno espresso e manifestato nei suoi confronti. La fiducia è l’elemento base, imprescindibile ed assolutamente necessario che fonda e dà sostanza ad una corretta amministrazione. La fiducia non può mancare. Se la fiducia viene meno, se essa è incrinata, non resta che una strada, come insegnano esempi certo più famosi nella storia. Chi non ricorda che, nel 1974, l’allora Presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, fu travolto dal caso Watergate, non tanto per la gravità del fatto in se, ma perché aveva perso la fiducia dei cittadini.

Orbene, al di là della confusione palesata nell’intera vicenda, si impone nella pubblica discussione un preciso fatto: non è stata data alcuna informazione ai Comuni soci in merito a fatti ed elementi di assoluta importanza per valutare al meglio le scelte ad operare nella specifica vicenda della gara di igiene ambientale. Ciò mina la fiducia, che occorre nutrire verso gli organi societari.

I vertici di Scrp potrebbero dire di non essere stati a conoscenza delle sentenze, ma diventa un atto di fede crederlo e possiamo anche concederlo. Anzi lo concedo. Ma mi chiedo: è possibile che il direttore generale di Scrp, membro di Lgh, società che controllava Cogeme e poi Linea gestioni non sapesse dei ricorsi a Tar e al consiglio di Stato e non avesse avvertito i vertici di Scrp, suo datore di lavoro?

Ammesso che non lo sapessero, è possibile che non siano state effettuate ricerche per appurare che tutto fosse regolare? Operazione assai semplice in quanto E possibile che non lo sapesse in quanto i ricorsi al Tar e al Consiglio di Sato vedevano tra i protagonisti Cogeme gestioni stessa, controllata, appunto, da Lgh.

Di fronte a questa situazione e, concedendo anche la buona fede, la fiducia dei vertici di Scrp da parte mia è venuta meno e chiedo a loro di fare un passo indietro. Chiedo che questa proposta venga discussa dai sindaci-soci e messa ai voti.

Antonio Grassi

relazione presentata durante l'assemblea di SCRP con riunione dei sindaci del 5 ottobre 2015

 

 

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