DIVIETO DI TRANSITO PASSERELLA CICLO/PEDONALE SUL PONTE DEL FIUME SERIO IN FREGIO ALLA- S.P.12 “SERGNANO – CAMISANO” FRA GLI ABITATI DI CASALE CREMASCO E SERGNANO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la determinazione n. 792/Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione Civile della Provincia di Cremona in data 12/12/2025 di affidamento dei lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del ponte sul fiume Serio lungo la S.P. 12 Sergnano – Camisano al Km 0+400 al R.T.I. composto da SUARDI SPA, IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL e FAVINI COSTRUZIONI SRL;
Vita l’Ordinanza n. 62 del 03/06/2026 del Dirigente Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto , Trasporti e Protezione Civile della Provincia di Cremona, con la quale si disponeva la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo la S.P. 12 Sergnano – Camisano al Km 0+400, in corrispondenza del ponte sul fiume Serio nell’ambito dei lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico della struttura dal giorno 09/06/2026 a fine lavori;
Vista la concessione n. 151 pos. 61688 del 24/02/2010 rilasciata dall’Ufficio Autorizzazioni e Concessioni della Provincia di Cremona al Comune di Casale Cremasco Vidolasco in merito a “ Realizzazione di pista ciclabile dal Km. 0+370 al Km 1+130 lato sx in Comune di Sergnano e di Casale Cremasco Vidolasco”, in forza della quale la gestione della circolazione lungo la stessa è di competenza dei Comuni di Sergnano e Casale Cremasco Vidolasco che, pertanto nei periodi di sospensione della circolazione, ne daranno comunicazione con emissione di propria ordinanza;
Considerato che le lavorazioni di riparazione delle strutture di impalcato risultano incompatibili con il transito in sicurezza del traffico veicolare per tutta la durata dei lavori, mentre il transito di pedoni e ciclisti sulla passerella ciclo-pedonale aggraffata al ponte sarà incompatibile solo in concomitanza di alcune lavorazioni;
Vista la nota dell’Impresa SUARDI SPA con sede in via Sarnico, 66 – 24060 PREDORE ( BG ) del 11/07/2026 prot. 3045 e successiva rettifica del 13/07/2026 prot. n. 3050, con la quale comunicava la chiusura della passerella ciclo-pedonale dal giorno lunedì 20 Luglio 2026 al giorno di lunedì 24 Agosto 2026 e la riapertura per il giorno di martedì 25 Agosto 2026, in quanto in tale arco temporale si svolgeranno lavorazioni che risultano incompatibili con il transito in sicurezza di pedoni e ciclisti sulla passerella ciclo-pedonale aggraffata al ponte:
ATTESTATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62/2014 e aggiornato dal D.P.R. 81/2023
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241;
VISTI gli articoli 5,6,7 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “ Nuovo Codice della Strada “;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 ( G.U. n. 226 del 26/09/2002 );
VISTO il Decreto Interministeriale del 22/01/2019 “ Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. ( G.U. n. 37 del 13-02-2019 )
ORDINA
Il divieto di transito sulla passerella ciclo-pedonale sul ponte fiume Serio in fregio alla S.P. 12 “ Sergnano – Camisano “a collegamento degli abitati di Casale Cremasco e di Sergnano, dal giorno lunedì 20 Luglio 2026 al giorno lunedì 24 Agosto 2026;
DISPONE
La chiusura della passerella ciclo-pedonale per la parte di propria competenza territoriale, demandando al Comune di Sergnano di disporre altrettanto per la parte di propria competenza.
I lavori, la gestione della circolazione stradale e la posa della segnaletica di cantiere dovranno essere effettuati dall’impresa esecutrice dei lavori secondo quanto previsto dal D.L.vo 30 Aprile 1992 n°285 “Nuovo Codice della Strada”, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 e dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita’ lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” (G.U. n.37 del 13-2-2019).
L’impresa esecutrice dei lavori resterà responsabile, in solido con eventuali ditte subappaltatrici e/o autorizzate, dei lavori stessi e della posa della segnaletica temporanea di cantiere in conformità con quanto sopra disposto. L’impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere a mantenere sempre in perfetto ordine tutta la segnaletica di cantiere posata, anche oltre il normale orario di lavoro, avvalendosi del proprio personale sempre reperibile a tal scopo (tel. Geom. Taverna tel 351/6791602, Geom. Pasquali tel. 347/6243372, Sig. De Carli tel. 389/2774923).
All’ultimazione dei lavori, o allo scadere della presente ordinanza, tutta la segnaletica temporanea relativa alla chiusura dovrà essere tempestivamente rimossa, con l’immediato ripristino della segnaletica ordinaria di preavviso e direzione, eventualmente oscurata a causa dei lavori.
I segnali temporanei predisposti in ottemperanza del presente provvedimento dovranno essere posizionati senza arrecare danno alla strada e agli utenti della stessa e mantenendo la visibilità per i segnali permanenti.
I trasgressori saranno puniti a termini di legge.
La presente ordinanza sarà resa nota agli utenti mediante la posa dei segnali previsti dal C.d.S. La presente ordinanza o copia conforme dovrà essere tenuta nel luogo dei lavori e dovrà essere presentata ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti addetti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale.
Gli addetti all’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale vigileranno sull’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza viene inviata, per quanto di competenza, a SUARDI SPA, all’IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL con sede a Capralba (CR) in via delle Ricole n. 10, a FAVINI COSTRUZIONI SRL. e al Comune di Sergnano e per opportuna conoscenza alla Provincia di Cremona ( Settore Manutenzione Strade ).
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Brescia nel termine di 60 gg. ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n°104 ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. ai sensi del D.P.R. 1199/71 entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92 e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Antonio Moretti





