Crema: In caso di furto in auto della borsa perpetrato con l’inganno, i prelievi effettuati dai malfattori con la carta bancomat asportata durante il furto e prontamente disconosciuti devono essere rimborsati dalla banca. A ribadire tale principio, ancora una volta, è la giurisprudenza dell’ABF analizzando un caso di recente sottoposto alla sua attenzione facendo corretta applicazione della normativa di settore.

Codacons: “La decisione menzionata ribadisce un principio fondamentale: in caso di furto con destrezza non può esserci alcuna colpa grave in capo al risparmiatore e quindi l’intermediario è tenuto a restituire gli importi fraudolentemente sottratti.  Bisogna tener presente che la Banca, nell’esercizio delle proprie attività ed erogazione di servizi, è tenuta ad osservare una diligenza di tipo tecnico (art. 1176 c.c.).
In quest’ottica, già a partire dal D. Lgs. 11/2010, tutti gli Istituti di credito sono tenuti a proteggere i propri clienti attraverso l’adozione di misure idonee a garantire che tutte le operazioni compiute (siano esse online o allo sportello) siano riconducibili solo al cliente. Di conseguenza, l’onere della prova grava (quasi) esclusivamente sulla Banca. Se la Banca non riesce a provare che l’operazione abusiva o fraudolenta sia avvenuta con la complicità del cliente, o che da quest’ultimo fosse stata autorizzata, è tenuta a risarcire il cliente di tutte le somme a questi sottratte.

Per informazioni sul tema, segnalazioni e assistenza legale contattare lo Sportello S.O.S. Banche & Assicurazione del Codacons all’indirizzo codacons.crema@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

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