Crema: Un Paese virtualmente senza autovelox, in una situazione dove mancano regole dal 1992 (cioè da quando è stato originariamente approvato l’attuale Codice della strada) e che due recenti ordinanze della Corte di Cassazione hanno portato alle estreme conseguenze: tutte le multe risultano annullabili purché si faccia ricorso, anche attraverso querela per falso nei confronti degli agenti di polizia municipale o stradale che avessero redatto il verbale. Una situazione di caos che vale la pena riassumere con il massimo della chiarezza possibile.
L’articolo 45, comma 6, del Codice della strada adottato nel 1992 prevedeva già che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero soggette “all’approvazione od omologazione da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. All’articolo 142, comma 6, si ribadisce in modo più chiaro però che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Con l’approvazione si intende il riconoscimento formale da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che una determinata apparecchiatura possa svolgere il compito di rilevatore della velocità. Con l’omologazione arriva invece la verifica pratica sugli standard di costruzione di ogni dispositivo, sulla sua efficacia e dunque precisione. Il punto è semplice: sebbene l’omologazione sia da sempre un requisito necessario per veder funzionare un Autovelox fisso o mobile, non esiste ad oggi nessuna procedura indicata dalla legge per effettuarla. Il caos aveva solo bisogno di accendersi, ed è precisamente ciò che è accaduto.
Codacons: “La Legge 177 del 25/11/2024 ha introdotto molte modifiche la Codice della strada, ma ha perso clamorosamente l’occasione di mettere nero su bianco, per la prima volta, la tanto attesa procedura di omologazione per gli Autovelox. L’allarme era già scattato il 18 aprile 2024 con l’ordinanza n. 10505, con cui la Corte di Cassazione ribadiva che non sono valide le multe per eccesso di velocità se l’apparecchio di rilevazione non è «omologato». La sanzione cioè è illegittima. Seguono altre pronunce nella stessa direzione, tanto che il 21 marzo 2025 il governo prova a correre ai ripari. In sette articoli in tutto che vogliono riordinare l’utilizzo degli autovelox, un decreto attuativo indica per la prima volta un dettagliato allegato tecnico che specifica le caratteristiche e le procedure di omologazione. Con la sentenza 13996 la Corte di Cassazione ha giudicato illegittimo l’accertamento dell’infrazione attraverso un apparecchio autovelox approvato ma non omologato, mentre con la sentenza 13997 sempre del 21 maggio è andata oltre. In presenza di verbali che dichiarano espressamente l’autovelox come omologato, fatto come abbiamo visto impossibile, la multa è considerata annullabile solo se accompagnata da querela per falso nei confronti degli agenti di polizia municipale o stradale che avessero redatto. Una azione legale che dunque può essere singola o doppia, ma che comunque lascia indirizzare i ricorsi verso un esito a questo punto prevedibile. Info –codacons.crema@gmail.com e al recapito telefonico 347.9619322”.