Sussurlegale, il contratto di convivenza nella convivenza di fatto

Sussurlegale, il contratto di convivenza nella convivenza di fatto

La legge n. 76 del 20 maggio 2016, intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” ha, tra l’altro, disciplinato le caratteristiche del cd. contratto di convivenza nelle ipotesi di convivenza di fatto.

 

Nel testo della legge, all’art. 1 sono infatti riportati anche i seguenti commi:

 

  1. i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
  2. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
  3. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe […]

 

Il comma 53 indica il potenziale contenuto del contratto di convivenza, nel quale è possibile indicare: la residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune in relazione alle sostanze ed al lavoro di ciascuno nonchè il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Il regime patrimoniale scelto dai contraenti può essere modificato in ogni momento, purché ciò avvenga nelle stesse forme del contratto stesso (c. 54).

Non è ammessa l’apposizione di termini e condizioni al contratto (c. 55) ed è nullo se concluso in presenza di vincolo matrimoniale, unione civile o altro contratto di convivenza, se i soggetti contraenti non hanno le qualità/caratteristiche di legge per essere conviventi di fatto, se tra i contraenti c’è un minorenne o un interdetto o ancora in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 88 c.c. che prevede quanto segue: non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra (c. 57).

Il contratto si risolve per accordo, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno di essi e un terzo o per morte di una delle parti (c. 59).

Francesco Garghentini

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