Verso Expo, l’Accordo SPS e le “tecniche di controllo”

Verso Expo, l’Accordo SPS e le “tecniche di controllo”

L’Accordo SPS fissa alcune limitazioni nei confronti di chi dispone regole in riferimento al libero commercio nel settore della tutela della salute umana, animale e vegetale. Gli Stati, cioè, sono liberi per quanto riguarda l’emanazione di proprie norme interne domestiche ma, per quanto concerne quelle dirette alla tutela della salute animale, devono attenersi a determinati limiti, sia formali sia sostanziali.

I primi, ossia i limiti formali, sono rappresentati dal garantire il c.d. notice and comment e un sufficiente grado di trasparenza, consistente nel rendere note e pubbliche tutte le procedure e tutti gli atti con i quali si perviene all’adozione di una determinata misura sanitaria che restringe il commercio.

Esse consistono, altresì, nell’assicurare una esecuzione tempestiva e in tempi ragionevoli, rispondendo, in tal modo, ad esigenze di celerità, speditezza ed efficacia, nonché ad evitare forme di diniego tacito che, tramite inerzia, produrrebbero un’ingiustificata barriera commerciale.

Le autorità amministrative domestiche sono sottoposte, pertanto, ad un duplice controllo: l’uno interno, perché devono rendere conto alle proprie rispettive autorità sovraordinate – ad esempio, politiche – e rispettare il principio di legalità; l’altro, il secondo, esterno perché devono rispettare, anche per la propria attività interna, gli Accordi Internazionali.

Per quel che concerne i cc.dd. limiti sostanziali, invece, v’è da puntualizzare che le amministrazioni domestiche devono, altresì, assicurare che gli atti emanati siano sempre conformi ai princìpi di ragionevolezza (suitability), necessità (necessity) e proporzionalità (proportionality test), nonché fornire una motivazione soddisfacente in rapporto alle misure adottate.

“Gli Stati membri devono assicurare che ogni misura sanitaria o fitosanitaria… sia basata su princìpi scientifici e non sia mantenuta in vigore senza una dimostrazione scientifica sufficiente”.

Oltre a conformarsi al criterio della ragionevolezza, la misura nazionale deve essere, altresì, proporzionata.

Il principio di proporzionalità prevede che i Paesi partners scelgano la misura che, considerando l’esigenza di stabilire il proprio livello di protezione della salute e quella di non arrecare un pregiudizio ingiustificato ai privati, risulti più efficace a stabilire il proprio livello di protezione della salute, comportando il minor pregiudizio possibile alla libertà delle altrui transazioni commerciali.

In particolare, ai sensi della nota n. 3 dell’art. 5.6 dell’Accordo SPS, una misura viene considerata “not more trade-restrictive than required” laddove non vi sia un’altra misura, ragionevolmente disponibile ed economicamente realizzabile, in grado di produrre il medesimo livello di protezione sanitaria con un minor nocumento per il commercio mondiale.

Pertanto, oltre alla giustificazione scientifica della misura statale, si richiede, altresì, alle autorità nazionali di optare per la soluzione meno dannosa per il commercio.

La regola di diritto, in base alla quale, oltre alle fonti dell’ordinamento giuridico interno, ci si debba riferire anche a norme sovranazionali, stabilite da Organizzazioni Internazionali come, ad esempio, la WTO, si estende ed «esternalizza».

Tutto ciò, ovviamente, ha l’effetto di incrementare le garanzie a favore dei destinatari di determinate Decisioni, peraltro, in modo trasversale e senza riferimento alla nazione di appartenenza, assicurando, in tal modo, trasparenza, partecipazione e ragionevolezza dal momento che le amministrazioni nazionali subiscono, de facto, un doppio controllo di conformità.

Ma ciò ha ineluttabilmente anche delle conseguenze negative: ad esempio, riduce le garanzie amministrative con riferimento ad alcuni interessi o constituencies poiché le esigenze di tutela della salute dei consumatori tendono generalmente a soccombere dinanzi a quelle del libero commercio. Un interesse di settore, infatti, ha un effetto di spill-over su altri.

(3-continua)

Donatella Colangione

Laureata in Giurisprudenza ad indirizzo specialistico in Dir. Internazionale a Bari e Dottore di ricerca in Dir. Pubblico a Pavia con borsa di studio sulla sicurezza agroalimentare.

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Info: donatella.colangione@unipv.it

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