L’Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM – ha finalmente riconosciuta la responsabilità di Telecom, Wind, Vodafone e H3G nella fornitura non richiesta, ed il relativo addebito sul credito telefonico, di servizi a sovrapprezzo, i cosiddetti servizi premium, quali giochi e video accessibili, durante la navigazione in mobilità, mediante banner, pop up e landing page.

L’Autorità ha accertato che i quattro operatori hanno attuato una pratica commerciale scorretta, da un lato omettendo di informare la propria clientela circa il fatto che il contratto di telefonia mobile sottoscritto pre-abilita la sim alla ricezione dei servizi a sovrapprezzo, dall’altro, l’adozione da parte dell’operatore di un comportamento qualificato come aggressivo, consistente nell’attuazione di una procedura automatica di attivazione del servizio e di fatturazione in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte del cliente al pagamento, nonché di qualsiasi controllo sulla attendibilità delle richieste di attivazione provenienti da soggetti, quali i fornitori di servizi, estranei al rapporto negoziale fra utente ed operatore.

Nel corso del 2014, l’AGCM ha ricevuto numerosissime segnalazioni da parte di Associazioni di Consumatori ed Utenti, segnalazioni accolte che hanno portato l’Autorità a comminare una sanzione pari a 1.750.000 euro ciascuno per Telecom e H3G e a 800.000 euro ciascuno per Wind e Vodafone, rilevando nei confronti di Telecom e H3G un’ulteriore condotta non consona consistente nella diffusione di messaggi che omettono informazioni rilevanti o che determinano l’accesso e l’attivazione del servizio a sovrapprezzo senza un’espressa manifestazione di volontà da parte dell’utente.

Secondo l’AGCM, la responsabilità delle quattro aziende discende, oltre che direttamente dall’adozione di tali condotte, anche da altri fattori: gli operatori traggono infatti uno specifico vantaggio economico dalla commercializzazione dei servizi premium, in quanto condividono con i fornitori i ricavi dei servizi erogati, trattenendone una elevata percentuale ed inoltre si sono dimostrati ampiamente consapevoli circa la sussistenza di attivazioni e di addebiti relativi a servizi non richiesti da parte dei propri clienti.

Ai sensi del Codice del Consumo, l’AGCM ha giudicato queste pratiche contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare, in misura apprezzabile, il comportamento economico del consumatore. La stessa Autorità ne ha vietato perciò la diffusione o continuazione, oltre a comminare le sanzioni, stabilendo che gli operatori comunichino entro 60 giorni le iniziative assunte per ottemperare alla diffida.

 

Segnalazioni a cura di:
IL MELOGRANO
Associazione di Consumatori ed Utenti
Via Carlo Urbino,66/a
Crema (CR)
Telefono 0373020517

(Visited 40 times, 1 visits today)