Sussurlegale, l’infortunio del lavoratore… imprudente

Sussurlegale, l’infortunio del lavoratore… imprudente

Oggi ho pensato di dare una brevissima illustrazione della sentenza della Corte di Cassazione (sezione lavoro), del 4 giugno 2014, n. 12562. In caso di infortunio, non sempre l’imprudenza del lavoratore manda esente il datore di lavoro da responsabilità e non sempre implica un concorso di colpa.

Pensate al caso in cui lavoriate in una fabbrica o presso un cantiere (per esempio) e, sul luogo di lavoro, vi sia l’abitudine di disattendere alle più elementari norme di sicurezza. Questo può essere un problema serio per il datore di lavoro. Il datore di lavoro infatti deve vigilare su questo particolare aspetto e sull’osservanza delle predette norme.

Capita che il lavoratore si infortuni durante l’esercizio della propria attività lavorativa, ma il fatto che non abbia adottato le misure di sicurezza prescritte dalla legge può diventare anche un problema esclusivo per parte datoriale.

In giudizio l’onere della prova è così ripartito. Mentre il lavoratore deve provare la sussistenza del rapporto di lavoro, l’avvenuto infortunio o la malattia nonché il nesso causale tra l’attività svolta e l’evento dannoso, il datore di lavoro è tenuto a fornire prova di aver rispettato tutte le norme di sicurezza prescritte con riferimento all’attività svolta e di aver adottato tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando sulla loro osservanza da parte di questi.

È chiaro che se l’evento dannoso risulta del tutto imprevedibile per il datore di lavoro, in virtù di un comportamento anomalo e inaspettato del lavoratore, quest’ultimo sarà responsabile (almeno in parte) di quanto accaduto.

Tuttavia se il datore di lavoro poteva aspettarsi che qualcosa andasse storto e che il lavoratore potesse infortunarsi – perché ad esempio presso l’azienda si era ormai instaurata una prassi pericolosa tra i dipendenti nell’esercizio dell’attività – è stato ritenuto non configurabile neppure un concorso di colpa del lavoratore, bensì sussistente la responsabilità di parte datoriale.

Nel caso trattato dalla Corte era stato accertato che il datore di lavoro non aveva osservato le più elementari prescrizioni volte ad evitare incidenti e che era consapevole delle usuali e pericolose modalità di lavoro dei dipendenti.

 

Francesco Garghentini

 

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